Cronaca

Scuola, nuova ordinanza regionale: in presenza solo per «ragioni non diversamente affrontabili»

La Redazione
La scuola ai tempi del Covid
È stata firmata dal presidente Emiliano a ridosso di mezzanotte l'annunciata nuova ordinanza regionale sulla scuola, dopo che ieri il Tar ha sospeso il provvedimento in vigore dal 22 febbraio
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E' stata firmata dal presidente Emiliano a ridosso di mezzanotte l'annunciata nuova ordinanza regionale sulla scuola (clicca qui per visualizzare il testo completo) dopo che ieri il Tar ha sospeso il provvedimento in vigore dal 22 febbraio.

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Rispetto alla precedente ordinanza, la nuova ha una durata maggiore (fino al 14 marzo); indica ancora la necessità per "le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA" di adottare "forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali", ma precisa che "le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata", mentre le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe".

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Ecco il testo:

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1. Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

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2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata</strong>;

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3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe;

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4. I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e comunicano al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta;

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5. Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.

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6. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.

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mercoledì 24 Febbraio 2021

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