Attualità

Giovani per il Sociale, dal 15 gennaio il via alle domande per il bando

La Redazione
Giovani per il Sociale
Obiettivo del bando è quello di favorire l'occupabilità, l'attivabilità, l'integrazione, l'inclusione e politiche di innovazione sociale per i giovani. Sarà possibile presentare le domande fino al prossimo 15 febbraio
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L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Santeramo, dott.sa Rosa Colacicco, informa i cittadini della possibilità di partecipare al seguente bando e invita gli ETS a prenderne visione e organizzarsi in tempi utili.

Al via a breve il Bando “Giovani per il Sociale”.

Il bando ha come obbiettivo la promozione dei progetti del privato diretto ai giovani con progetti di inclusione sociale e crescita personale, favorendo l’occupabilità, l’attivabilità, l’integrazione, l’inclusione e politiche di innovazione sociale.

Il bando, aperto dal 15 gennaio al 15 febbraio 2018, prevede un cofinanziamento pubblico che non può essere inferiore a euro 100.000 e non può in ogni caso superare l’importo massimo di euro 144.000. Il soggetto proponente deve assicurare un cofinanziamento pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto.

Le associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc. possono svolgere un lavoro complementare e non sostitutivo a quello pubblico dando un significativo contributo in risposta al fabbisogno sociale del territorio.

In cosa consiste?

L’intervento prevede la selezione di progetti di enti ed organizzazioni del privato sociale per l’infrastrutturazione e l’inclusione sociale nelle Regioni meno sviluppate, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, anche in forma di servizi collettivi, finalizzati a proporre:

a) interventi tesi alla diffusione della legalità tra i giovani, attraverso l’impegno civico e la partecipazione attiva nelle problematiche sociali, la cooperazione in attività di sostegno alle fasce deboli, la promozione di attività che avvicinino i giovani alle Istituzioni;
b) attività di sostegno alla formazione educativa e didattica, finalizzate al rispetto dell’obbligo scolastico anche nell’ottica del rafforzamento dei legami generazionali, dell’inclusione sociale e delle capacità di apprendimento;
c) interventi innovativi in favore dei giovani che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, garantendo la continuità dell’assistenza nei confronti degli interessati sino al compimento del 21° anno d’età;
d) interventi innovativi tesi alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni, del dialogo tra identità culturali e religiose; alla diffusione delle nuove tecnologie in ambiti occupazionali, sociali, culturali; alla promozione della cittadinanza Europea ed alla conoscenza di opportunità e strumenti offerti dalla Unione stessa;
e) attività tese a promuovere i diritti della persona, le pari opportunità e la parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione;
f) attività tese alla valorizzazione del capitale umano di eccellenza in ambito tecnico, scientifico, creativo, che offrano le opportunità di accrescere le conoscenze dei giovani con spiccate attitudini, affinare le loro potenzialità ed impiegarli anche nella trasmissione delle stesse.

Chi sono i beneficiari?

Le azioni progettuali devono avere come beneficiari diretti giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni. Il target di riferimento deve essere ben delineato e definito, indicando il numero di giovani su cui si intende agire direttamente ed il contesto sociale di intervento. 2. Nella proposta progettuale devono essere indicati, in modo distinto e definito i beneficiari diretti, quelli coinvolti direttamente nelle attività ed i beneficiari indiretti, cioè quelli che, pur non coinvolti nelle azioni, saranno influenzati dal loro svolgimento.

Chi sono i Soggetti proponenti?

1 L’Avviso si indirizza ad enti e organizzazioni del privato sociale, Singoli o Associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), con particolare riferimento ai soggetti indicati nella legge 106 del 2016 e nei relativi decreti di attuazione e agli altri soggetti di seguito specificati.

2. In caso di ATS deve essere individuato un soggetto Capofila responsabile nei confronti dell’Amministrazione della realizzazione dell’intero progetto e che sarà l’unico interlocutore del Dipartimento nei rapporti finanziari e di rendicontazione.

3. I soggetti Capofila devono essere esclusivamente quelli di cui al successivo punto “Soggetto Capofila”.

4. Gli eventuali Associati di progetto devono appartenere alle categorie di cui al successivo punto “Eventuali Associati”.

a) Soggetto Capofila

1. Possono presentare la proposta di Progetto, in qualità di soggetto Capofila o di Singolo proponente, per accedere agli eventuali finanziamenti, tutte le organizzazioni afferenti a una delle seguenti categorie:
a) Associazioni di promozione sociale (di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
b) Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
c) Organizzazioni di volontariato (di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
d) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità sociale, di cui al decreto ministeriale n. 266 del 18 luglio 2003;
e) Fondazioni, Enti morali, Enti Ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso;
f) Organizzazioni non Governative (ONG), costituite ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125.

2. Il soggetto Capofila o singolo proponente, inoltre, deve:
a) essere stato costituito prima del 31 dicembre 2014 in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata registrata;
b) avere la sede legale e/o operativa in una delle Regioni meno sviluppate, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, in cui sono previsti gli interventi proposti.

b) Eventuali Associati

1. Gli eventuali Associati possono essere organizzazioni appartenenti al mondo del non profit, al mondo delle imprese profit e Imprese sociali (legge 6 giugno 2016, n. 106 e d.lgs 3 luglio 2017, n. 112), a quello degli Enti pubblici regionali e territoriali, dell’università, della ricerca e al mondo economico. La partecipazione di soggetti “profit” in qualità di Associati, deve essere motivata dall’apporto di competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo del territorio e della società locale.

2. Gli Associati possono essere interni, in quanto membri dell’ATS, costituenda o costituita, ed in tal caso il loro numero non può essere superiore a due, o Associati esterni. Sono esterni gli Associati che aggiungono risorse rispetto al costo complessivo del progetto (comprensivo del 10% di compartecipazione che comunque il proponente deve prevedere), consentendo la realizzazione di ulteriori prestazioni e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale per cui si richiede il cofinanziamento. Le ulteriori risorse devono essere chiaramente indicate nella proposta e deve essere specificato che tali risorse riguardano prestazioni e/o attività aggiuntive rispetto a quelle già indicate nell’ambito del progetto per cui si richiede il cofinanziamento, le quali devono essere descritte in modo puntuale ed esauriente.

3. Ogni eventuale Associato deve presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni di responsabilità di cui all’Allegato A2, ad eccezione dell’Associato esterno all’ATS per il quale non è previsto l’obbligo del cofinanziamento e l’esclusività di presentazione della proposta.

4. Ogni soggetto, sia in qualità di Capofila, sia di Singolo, sia di Associato in ATS, pena l’inammissibilità della relativa domanda, può presentare e/o partecipare ad un solo progetto.

5. La disposizione di cui al punto precedente non trova applicazione nei casi della partecipazione al progetto di Enti pubblici nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ovverosia allorquando la partecipazione si caratterizzi nel mero rilascio di concessioni, autorizzazioni, provvedimenti che consentano l’accesso e/o l’utilizzo di beni di proprietà dell’Ente medesimo ed altri atti similari, intrinsecamente indispensabili all’attuazione delle attività progettuali.

Quante risorse sono a disposizione?

1.Le risorse programmate per l’attuazione dell’intervento ammontano a euro 9.000.000.

2. La richiesta di cofinanziamento pubblico per ciascun progetto presentato, a pena di esclusione, non può essere inferiore a euro 100.000 e non può in ogni caso superare l’importo massimo di euro 144.000.

3. E’ fatto obbligo al soggetto proponente (Singolo o, in caso di ATS, Capofila e Associati) di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto, di cui almeno la metà deve essere garantito con risorse finanziarie proprie del soggetto proponente. Il cofinanziamento massimo concedibile dal Dipartimento non può essere superiore al 90% del costo complessivo.

4. Fermo restando l’importo massimo di euro 144.000,00 di cofinanziamento pubblico, è possibile presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore alla somma del cofinanziamento pubblico e della compartecipazione pari al 10% del soggetto proponente (ossia euro 160.000,00). In tal caso, però, il soggetto proponente deve specificare in modo documentato la fonte e la destinazione delle ulteriori risorse per il finanziamento del costo complessivo.

Quando scade?

Le domande di partecipazione possono essere presentate, a partire dal 15 gennaio 2018, tramite PEC all’indirizzo avvisigioventudgscn@pec.governo.it. La PEC di trasmissione della domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del 15 febbraio 2018, a pena di irricevibilità.

Per maggiori info è possibile consultare il sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

martedì 9 Gennaio 2018

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